LA DEPENALIZZAZIONE E LE SANZIONI ALTERNATIVE A QUELLE PENALI PRECISATE DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 7/2016 E 8/2016

LA DEPENALIZZAZIONE E LE SANZIONI ALTERNATIVE A QUELLE PENALI PRECISATE DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 7/2016 E 8/2016
13 Aprile 2016: LA DEPENALIZZAZIONE E LE SANZIONI ALTERNATIVE A QUELLE PENALI PRECISATE DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 7/2016 E 8/2016 13 Aprile 2016

Con il d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (“Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, l. 28 aprile 2014 n. 67”) è stata disposta l’abrogazione di alcune fattispecie penali. Infatti, a norma dell’art. 1, non costituiscono più reato le norme incriminatrici che punivano la falsità in scrittura privata e fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.), l’ingiuria (art. 594 c.p.), la sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.), l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.), il danneggiamento (art. 635, comma 1, c.p.). Cosa cambia? Le condotte oggetto di abrogazione in sede penale risultano sottoposte ad una nuova figura sanzionatoria costituita dalla sanzione pecuniaria civile. Il legislatore prevede infatti che le sopra indicate condotte obblighino il loro autore oltre che alla restituzione ed al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita, a condizione che esse siano state commesse dolosamente. L’art. 5 detta i criteri di commisurazione delle sanzioni da parte del Giudice civile, il quale nel determinare l’importo (tra i cento e gli ottanta euro) dovrà tenere conto della gravità della violazione, dell’eventuale reiterazione dell’illecito, dell’arricchimento del soggetto responsabile, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’illecito, della personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche. Applicando la c.d. “depenalizzazione normativa”, di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs 8/2016, invece, non costituiranno più reato e saranno soggetti solo ad una sanzione amministrativa pecuniaria alcuni fatti che erano qualificati tali dal codice penale. Si tratta di tutti i reati per i quali era prevista la sola pena della multa e dell’ammenda (ancorché puniti con la pena detentiva nell’ipotesi aggravata), nonché di numerosi altri:
  • 527, comma 1, c.p.: atti osceni;
  • 528, comma1 e 2, c.p..: pubblicazione e spettacoli osceni;
  • 652 c.p.: rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
  • 661 c.p.: abuso della credulità popolare;
  • 668 c.p.: rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
  • 726 c.p.: atti contrari alla pubblica decenza;
-          Art.. 2, co 1 bis d.l. n. 463/1983: omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro Nel caso di reiterazione specifica di alcune delle condotte così depenalizzate potranno essere applicate sanzioni accessorie, quali la sospensione dei provvedimenti abilitanti allo svolgimento di varie attività attinenti alle medesime condotte.

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